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Via libera al bonus facciate



L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 154 del 5 marzo 2021, fornisce chiarimenti in merito al ‘bonus facciate’ introdotto dalla legge di Bilancio 2020.

La società istante è proprietaria di parte di un corpo di fabbrica di un Complesso Monumentale posizionato all’interno dell’antico chiostro con una facciata che ne delimita un lato. L’immobile in parola ricade in Zona ‘A’ ed è individuato come ‘Attrezzatura di quartiere’ ossia pubblica o assoggettate ad uso pubblico. Per le attrezzature assoggettate ad uso pubblico i proprietari sono tenuti a stipulare apposita convenzione che ne disciplini l’uso con l’Amministrazione Comunale. Il dubbio è se gli interventi realizzati sulla facciata possano beneficiare del bonus facciate.

È oramai noto che il bonus facciate prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici, più precisamente, per le spese documentate sostenute negli anni 2020 e 2021 di pulitura, tinteggiatura o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B.

Ai fini dell’agevolazione gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono interessare le strutture opache della facciata, balconi o ornamenti e fregi. I lavori devono dunque riguardare l’involucro esterno dell’edificio, vale a dire la parete principale ma anche gli altri lati dello stabile.

Beneficiano del bonus facciate i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Gli stessi devono possedere o detenere l’immobile oggetto dei lavori in base ad un titolo idoneo al momento di avvio delle opere o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La legge n. 160/2019 non ha previsto un limite massimo di detrazione né di spesa ammissibile. L’intera spesa sostenuta è detraibile nella misura del 90%.

Come da legge, qualora i lavori di rifacimento della facciata non siano solo di pulitura o di tinteggiatura esterna ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva, i lavori devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Mise 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Mise 11 marzo 2008.
Come precisato dalla circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 ‘sono invece escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli’.

In merito al caso sottoposto dal soggetto istante, considerato che la porzione di immobile sul quale sono operati gli interventi risulta visibile da suolo ad uso pubblico e che venga stipulata apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale per disciplinarne l’uso, l’Agenzia ritiene che gli interventi sulla facciata possano fruire del c.d. bonus facciate.

articolo pubblicato il 06 marzo 2021

Ugo Cacaci