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Via libera al contributo a fondo perduto a favore di società site in comuni già in stato d’emergenza a causa di eventi metereologici



Il decreto legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 17 luglio 2020, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, con ricavi non superiori a cinque milioni di euro, conseguiti nel periodo d’imposta 2019, e con l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 inferiore ai due terzi rispetto ai corrispondenti di aprile 2019.
L’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza di interpello n. 405 di una società che pur non essendo in possesso del requisito circa il calo di fatturato di aprile 2020 in relazione ad aprile 2019, fa presente che la sua sede è collocata in uno dei comuni che all’evento calamitoso era già in stato d’emergenza a causa di eccezionali eventi metereologici.

Chiede
, di conseguenza, se può presentare istanza per accedere al contributo a fondo perduto.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate richiama il quarto comma dell’articolo 25 del decreto il quale stabilisce che possono fruire del contributo in esame, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che ‘a far data dall’insorgere dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19’.
La disposizione normativa prevede la sussistenza dei seguenti elementi:

  • Il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
  • Gli stati di emergenza dovevano essere ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, ossia alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,
  • Il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale sia stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso originario.

Alla luce di ciò l’Amministrazione finanziaria ritiene che la società istante possa fruire del contributo a fondo perduto Covid-19, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.

Ugo Cacaci