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Via libera al credito d’imposta ‘negozi’ per l’attività commerciale secondaria



Con la risposta n. 102 dell’11 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Lo svolgimento di attività commerciale, secondaria, rispetto a quella prevalente, imprenditoriale, non impedisce la fruizione del credito d’imposta.

Il decreto legge Rilancio, all’articolo 28, ha disposto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Tale misura è stata introdotta dal legislatore al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-19.
Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività lavorativa, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

La conversione in legge del decreto in parola (legge n. 77 del 17 luglio 2020) ha riconosciuto il credito d’imposta in esame, rispettivamente nella misura del 20% e del 10%, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionali con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il decreto legge Ristori, nella versione modificata dalla legge di conversione, ha successivamente esteso il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1 annesso al citato decreto.

Nell’istanza di interpello presentata una società riferisce di esercitare attività imprenditoriale come prevalente e attività di commercio al dettaglio che pur essendo secondaria rispetto ai volumi dell’attività produttiva, realizza annualmente quasi 10 milioni di euro di fatturato. La società istante, coerente con la voluntas legis, ritiene di poter beneficiare del credito d’imposta in quanto dalle attività di commercio al dettaglio sono derivati, nel periodo d’imposta 2019, ricavi superiori a 5 milioni di euro.

La società potrà, pertanto, beneficiare dell’agevolazione nella misura del 20% dell’importo mensile del canone relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, versato nel periodo d’imposta 2020 per la locazione dei locali in cui vengono svolte in via esclusiva attività di commercio al dettaglio. La stessa non potrà però usufruire del credito d’imposta in merito ai canoni versati per la locazione e la subconcessione degli immobili in cui sono svolte attività diverse da quelle di commercio al dettaglio.

Ugo Cacaci