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Via libera all’affrancamento quote del ‘sub-fund’ per i redditi imponibili in Italia a seguito del trasferimento nel periodo d’imposta 2023



19 luglio 2023 – Ora 20:10

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Un cittadino italiano residente fiscalmente nel Regno Unito, ha deciso che dal 2023 trasferirà la residenza in Italia dove ha sottoscritto un contratto di locazione di un immobile. 

Visto che trascorrerà in Italia la maggior parte del periodo d’imposta, risulterà fiscalmente residente nel Bel Paese già da gennaio 2023.

Afferma di aver sottoscritto quote del ‘sub-fund’, di un fondo di investimento alternativo con sede a Malta. Il fondo è costituito nella forma di società di investimento a capitale variabile autogestita, con status di Alternative Investment Fund Manager ai sensi della direttiva AIFM.

L’istante, dal 31 dicembre 2022, detiene direttamente le quote del ‘sub-fund’, senza l’intervento di intermediari.

Trattandosi di un fondo estero, il regime fiscale dei redditi realizzati in sede di rimborso o cessione e dei proventi percepiti in costanza di partecipazione sarà quello disciplinato dall’art. 10-ter della legge n. 77/1983. 

Nel caso sottoposto all’attenzione delle Entrate, non essendovi alcun intermediario residente tenuto ad applicare le ritenute, trova applicazione la previsione di cui all’art. 18 del Tuir in base alla quale i redditi di fonte estera sono assoggettati ad imposizione sostitutiva a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con la medesima aliquota prevista per la ritenuta, sempreché si tratti di proventi non assunti nell’esercizio d’impresa commerciale. 

L’interessato, trasferita la residenza in Italia, gestirà direttamente in dichiarazione la fiscalità di proventi e perdite derivanti dall’investimento. 

Chiede se può esercitare l’opzione per l’ ‘affrancamento’ dei redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ai sensi dell’art. 1, commi 112 e 113, della legge di Bilancio 2023. In particolare, domanda se ha la possibilità di esercitare l’opzione per l’affrancamento essendo già in possesso delle quote del ‘sub-fund’ al 31 dicembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 391/2023, ritiene che l’interessato ha la possibilità di esercitare l’opzione per l’affrancamento considerato che, alla data del 31 dicembre 2022, pur non essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del ‘sub-fund’ e che al momento del realizzo i predetti redditi saranno imponibili nel Bel Paese per effetto del trasferimento in Italia nel periodo d’imposta 2023. 

La manovra 2023 ha previsto che i redditi ‘derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14%, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione’. 

Da questa disposizione emerge che è possibile considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il versamento di una imposta sostitutiva del 14%. 

Per esercitare l’opzione è necessario il possesso delle quote di OICR alla data del 31 dicembre 2022. 

Sempre l’ultima legge di Bilancio ha disposto che ‘In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione’. 

Considerato che, alla data del 31 dicembre 2022, l’interessato, pur non essendo ancora residente in Italia, possedeva già le quote del ‘sub-fund’ e che al momento del realizzo i predetti redditi saranno imponibili in Italia per effetto del trasferimento in Italia nel periodo d’imposta 2023, l’Agenzia ritiene che l’istante possa esercitare l’opzione per l’affrancamento nelle modalità descritte. 

In mancanza di uno stabile rapporto con un intermediario, il contribuente dovrà esercitare l’opzione presentando la dichiarazione dei redditi PF 2023 per compilare il Quadro RM – sez. XIX e versando l’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023.