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Via libera alle istanze per gli aiuti dei decreti Ristori e Ristori-bis per gli operatori economici che non hanno usufruito dei contributi a fondo perduto del decreto Rilancio



Dallo scorso 20 novembre e fino al 15 gennaio 2021 gli operatori economici che, la scorsa primavera, non hanno presentato la domanda per accedere ai contributi a fondo perduto del decreto ‘Rilancio’ (Dl n. 34/2020) possono avvalersi degli aiuti disciplinati dai decreti ‘Ristori’ (Dl n. 137/2020) e ‘Ristori-bis’ (Dl n. 149/2020).

L’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il modello ‘Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis’ per indennizzare gli operatori colpiti dalle misure restrittive dei Dpcm o, addirittura, costretti alla chiusura. A disposizione dei contribuenti ci sono anche le istruzioni alla compilazione. Chi invece ha usufruito degli indennizzi del decreto Rilancio non dovrà fare nulla in quanto riceverà l’accredito sul proprio Iban in maniera automatica.

L’Amministrazione finanziaria ha predisposto anche una Guida ‘I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni’ disponibile nella sezione del sito ‘L’Agenzia informa’ per illustrare agli operatori economici le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dai due decreti legge.
Per avere maggiori informazioni sulle disposizioni normative e regolamentari relative ai ristori finora istituiti è comunque possibile accedere all’area tematica ‘Contributi a Fondo Perduto’ sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La domanda di accesso ai contributi a fondo perduto va presentata online attraverso il portale ‘Fatture e corrispettivi’ dell’Agenzia delle Entrate da parte di chi non ha beneficiato dei contributi ex articolo 25 del decreto Rilancio e, soprattutto, possiede i requisiti per richiedere gli indennizzi dei decreti Ristori e Ristori-bis.

La platea di soggetti legittimata ad usufruire dei contributi è costituita dai titolari di partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione dell’istanza. Inoltre per il contributo del decreto Ristori è necessario che l’attività esercitata come prevalente sia una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del decreto e aver registrato fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2019. Quest’ultimo requisito naturalmente non è richiesto se la partita Iva è stata attivata dal 1°gennaio 2019.
Per quanto concerne invece il decreto Ristori-bis, i destinatari sono i soggetti titolari di partita Iva con domicilio fiscale o sede operativa nelle cosiddette regioni ‘rosse’. Devono naturalmente esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta nell’allegato 2 del decreto Ristori-bis. Inoltre anche in questo caso è necessario che sia riscontrato un calo di almeno due terzi del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 se la partita Iva è attiva con data antecedente al 1°gennaio 2019. La novità rispetto al decreto Rilancio è che possono accedere ai contributi a fondo perduto anche le imprese che nel 2019 avevano registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro.

La base di calcolo del contributo a fondo perduto è determinata applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato/corrispettivo del mese di aprile 2020 rispetto a quelli di aprile 2019. Le percentuali sono:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi non superiori a 400 mila euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi da 400 mila e fino a 1 milione di euro;
  • 10% per soggetti con ricavi/compensi superiori a 1 milione di euro.

L’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno. In ogni caso gli importi da corrispondere non potranno superare i 150 mila euro per ciascun beneficiario e viene garantito un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche che sale a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tornando all’istanza di accesso ai contributi possiamo dire che è simile a quella predisposta per gli aiuti del decreto Rilancio. Dovrà indicare il codice fiscale del richiedente, i compensi del 2019, la data di attivazione della partita Iva, il fatturato/corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 e naturalmente l’Iban sul quale accreditare gli indennizzi.
Gli operatori economici possono presentare domanda direttamente o avvalersi di un intermediario delegato al servizio del ‘Cassetto fiscale’ dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di ‘Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici’ del portale ‘Fatture e Corrispettivi’. Esiste anche la possibilità di utilizzare un software di compilazione con la trasmissione telematica attraverso l’applicazione ‘Desktop telematico’.

Inviata l’istanza il sistema rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente, a seguito di controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe tributaria, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento o lo scarto, con indicazione dei motivi del rigetto. Come già anticipato il termine per la presentazione delle domande scade il 15 gennaio 2021.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.
L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti nell’Anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sull’Iban del soggetto beneficiario.

Ugo Cacaci

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