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Via libera all’utilizzo temporaneo all’estero dei beni strumentali nuovi acquisiti con il credito d’imposta per investimenti



18 dicembre 2021 – Ore 20:00
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Una società è intenzionata ad acquistare un macchinario, nuovo, strumentale all’esercizio d’impresa per il quale il Mef stabilisce un’aliquota superiore al 6,5% del coefficiente di ammortamento fiscale.

Il macchinario soddisfa i requisiti richiesti dalla legge di Bilancio 2021. Nello specifico si tratta di un bene strumentale altamente innovativo sia dal punto di vista tecnologico che ambientale.

La società istante intende utilizzare il macchinario in Italia, ovviamente dopo l’acquisto e la sua interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La volontà sarebbe quella, tuttavia, di farne uso anche all’estero, seppur temporaneamente, non potendo al momento escludere che nel futuro il suo utilizzo fuori patria possa essere più remunerativo.

Considerato che la decisione di procedere all’acquisto è correlata alla possibilità, per la società istante, di fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 della legge n. 178/2020, la stessa vuole sapere se l’utilizzo del macchinario all’estero possa compromettere la fruizione del credito d’imposta in parola.

La società chiarisce che l’utilizzo all’estero del bene strumentale avverrebbe con trasferimento dello stesso e svolgimento delle lavorazioni con personale interno ‘in missione’ presso i cantieri di clienti italiani e stranieri. In alternativa potrebbe noleggiare il macchinario a clienti, italiani o stranieri, che intendono utilizzarlo per eseguire direttamente le lavorazioni all’estero.

Visto l’elevatissimo costo del bene, per questioni economiche, la società evidenzia la necessità di tenerlo inattivo il meno tempo possibile e che ogni opportunità di impiego, anche proveniente dall’estero, sarà sfruttata. Per impiego all’estero l’istante intende sempre un utilizzo temporaneo anche perché essendo un bene semovente può essere destinato all’utilizzo in più sedi. Inoltre, trattandosi di lavorazioni di cantiere per natura hanno una durata limitata nel tempo.

La presunta durata di utilizzo del bene in questione fuori dai confini nazionali viene stimata in 1 – 3 settimane. Nei primi esercizi la società conta di impiegare il macchinario all’estero per 1 – 2 mesi all’anno, naturalmente salvo richieste superiori.

La società precisa che il bene strumentale verrebbe utilizzato dal personale dipendente salvo il caso del noleggio.

Per quanto concerne il trasporto del macchinario verso i cantieri esteri e viceversa, sarà cura della società italiana eseguirlo e coordinarlo; in alternativa potrà affidarsi ad imprese terze specializzate.

In ogni caso l’utilizzo del bene sarà sempre diretto dalla sede operativa italiana, sia che si tratti di cantieri esteri che nazionali, grazie anche al sistema di interconnessione che garantisce la connessione del macchinario al sistema informatico aziendale stabilito in Italia.

I concetti espressi costituiscono la premessa contenuta nell’istanza di interpello presentata da una società alla quale l’Agenzia delle Entrate fornisce la risposta n. 829 del 17 dicembre 2021.

Dal 1° gennaio 2020 è in vigore una nuova disciplina che ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisto degli stessi. La novità ha sostituito il super ammortamento e l’iper ammortamento che, a determinate condizioni, restano applicabili agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato, con alcune modifiche, il regime introdotto dalla manovra 2020 stabilendo che ‘A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili’.

Sempre la legge di Bilancio 2021 ha disposto che ‘Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi’.

Quest’ultima disposizione costituisce il meccanismo di recapture il cui scopo è quello di impedire la fruizione dell’agevolazione fiscale ad un bene che non ha contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.

Tornando al caso in esame è chiaro che il bene è destinato ad essere utilizzato fuori dalla sede produttiva della società istante ed, anche, oltre i confini nazionali. In merito al quesito formulato circa lo svolgimento di lavorazioni presso cantieri di clienti nazionali ed esteri, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il luogo di destinazione del bene non è costituito da una ‘struttura produttiva’ e l’utilizzo del bene avviene con personale fornito dalla società, con un impiego temporaneo dei mezzi e personale, anche all’estero, non si configura un’ipotesi di delocalizzazione. Ciò, a patto che il bene agevolabile appartenga alla struttura produttiva italiana.

Nel caso, invece, di noleggio del bene oggetto d’agevolazione la società istante può fruire del credito d’imposta a condizione che l’utilizzo all’estero non sia prevalente in termini di tempo ed economici rispetto al relativo utilizzo in Italia.

Ugo Cacaci

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