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Welfare aziendale – Le borse di studio per i figli dei dipendenti non beneficiano dell’esenzione



03 maggio 2021 – ore: 19.45
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Le somme erogate per borse di studio sulla base di un piano predisposto dal datore di lavoro a favore dei familiari dei propri dipendenti non possono rientrare nella fattispecie di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir, pertanto, per le medesime erogazioni, non è possibile beneficiare del regime di non imponibilità.

È il chiarimento che si ricava dalla risposta n. 311 dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello formulata da una società attiva nel comparto della meccanica, intenzionata ad introdurre, in via sperimentale, un piano di welfare a carattere premiale per due categorie di lavoratori: Team Direzionale composto da 9 lavoratori e Team CSI composto da 16 lavoratori.

Il piano della società prevede l’assegnazione di un budget di spesa figurativo interamente a carico del datore di lavoro e non rimborsabile, assegnato a ciascun lavoratore al raggiungimento di specifici obiettivi.
I benefit messi a disposizione dall’azienda potranno essere fruiti attraverso opere e/o servizi di welfare previsti su una specifica piattaforma web. L’assegnazione delle borse di studio avverrà nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel regolamento.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che le erogazioni effettuate dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di educazione, istruzione e assistenza ai familiari dei dipendenti sono escluse dalla tassazione in forza della loro valenza socio-assistenziale ma devono interessare la generalità dei dipendenti. Il benefit in questione, dunque, non si applica per servizi ad personam.

La risoluzione n. 280/E del 25 novembre 2009 precisa che non sono riconducibili all’articolo 50 del Tuir gli incentivi economici finalizzati alla valorizzazione della qualità dei percorsi formativi ed al raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico. Il piano predisposto dalla società istante, che prevede l’erogazione di borse di studio a condizione che venga attestata l’iscrizione e la frequenza da parte di un familiare, come pure il superamento dell’anno scolastico o lo svolgimento di un percorso universitario, senza la necessità del raggiungimento di risultati di eccellenza, comporta che le somme erogate non possono rientrare nel regime di esenzione perché corrisposte per il normale svolgimento del percorso di studi e non per premiare il conseguimento di livelli di eminenza.

In merito poi alla possibilità di cumulare il credito welfare maturato nel primo anno e inutilizzato o utilizzato solo in parte, l’Agenzia ritiene che il lavoratore possa unirlo a quello del secondo anno, a condizione che tali somme non siano convertibili in denaro.

Ugo Cacaci

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