Aliquota Iva prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida
La Corte di Giustizia europea, con la sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/2017, si è pronunciata in merito alle esenzioni in materia di Iva ed ha affermato che tale esenzione non trova applicazione sulle lezioni di scuola guida, in quanto questa categoria di insegnamento non rientra tra quelle di ambito scolastico e/o universitario. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019, risponde ad un contribuente che chiedeva di sapere se fosse corretto continuare a ritenere esenti da Iva le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente di guida e se fosse passibile di contestazione per l’indebito ricorso all’esenzione Iva sulle prestazioni di natura didattica. Secondo i giudici unionali, l’insegnamento della guida automobilistica in una scuola guida, resta un insegnamento specialistico che non equivale a quello scolastico o universitario. In considerazione di ciò l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici per il rilascio della patente di guida, deve considerarsi imponibile agli effetti dell’Iva.
Riguardo alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva, è necessario dunque emettere una nota di variazione in aumento. Tale maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabili. In merito al comportamento pregresso il documento di prassi amministrativa chiarisce che non sono irrogate né sanzioni né richieste di interessi moratori al contribuente per le prestazioni poste in essere antecedentemente al varo della presente risposta.