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Ritenute, doppia verifica verso i non residenti

Certificazioni uniche. Dopo la scadenza del 16 marzo, si guarda al 31 ottobre prossimo con gli adempimento relativi alla certificazione dei redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730. Ma se l’adempimento certificativo ha scadenze precise, la verifica delle ritenute da operare è un adempimento continuativo che richiede versamenti mensili anche per i contribuenti con liquidazioni trimestrali. Tra i compensi soggetti a ritenuta vi sono quelli corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente. La ritenuta del 30% non opera quando le prestazioni sono effettuate all’estero e quando i compensi sono corrisposti a stabili organizzazioni. Al contrario di quanto avviene per i prestatori residenti, l’art. 25 prevede l’obbligo di effettuare la ritenuta per prestazioni rese da soggetti esteri, a prescindere dal requisito soggettivo e, pertanto, anche quando la prestazione è resa da imprese individuali, società o enti. Per l’applicabilità della ritenuta occorre verificare se la prestazione è svolta in Italia e concretamente il luogo in cui il professionista opera. 


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