Enti religiosi senza doppia denominazione
Con la nota n. 10376 pubblicata ieri sul sito istituzionale il ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’utilizzo della locuzione ‘ente del Terzo settore’ da parte degli enti religiosi. Questi, infatti, accedono al Runts non direttamente, ma tramite l’istituzione di un ramo Ets deputato allo svolgimento di una o più attività d’interesse generale. In sostanza, il ramo non assume una sua soggettività giuridica ma consente di distinguere le attività d’interesse generale rispetto a quelle di religione e culto proprie dell’ente religioso, subordinando solo le prime alla disciplina (anche fiscale) del Terzo settore. In linea con tale indirizzo il ministero di Via Veneto ha vietato l’uso di una denominazione distinta da quella dell’ente nel Registro del Terzo settore.