Cooperative sociali, Iva al 5% sulle attività per persone svantaggiate
Il regime Iva degli enti del terzo settore va distinto nettamente tra i soggetti del relativo Codice e le imprese sociali, nozione che comprende le cooperative sociali. Queste ultime sono sempre soggetti Iva, per gli altri Ets dipende dall’attività esercitata. Nel corso di Telefisco uno dei quesiti formulati alle Entrate riguardava il regime Iva delle prestazioni rese dalle cooperative sociali. L’imponibilità potrebbe essere più favorevole rispetto all’esenzione perché consente l’integrale detrazione dell’imposta sui costi. Le prestazioni ad oggetto cure mediche, ricovero, attività didattiche e socio sanitarie beneficiano dell’Iva al 5% a condizione che siano rese a favore di soggetti svantaggiati cioè anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, soggetti con handicap psicofisici, detenuti, migranti, richiedenti asilo, donne vittime di tratta a scopo sessuale. La cooperativa sociale che gestisce una scuola riconosciuta, destinata ad allievi non svantaggiati, non può avvalersi del 5% ma non può puntare nemmeno sull’esenzione, in quanto l’esenzione è riservata agli enti del Terzo settore di natura non commerciale.