La società semplice da trasformazione applica la ritenuta del 26%
Speciale Telefisco. Nel corso della manifestazione l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società semplice risultante dalla trasformazione di società di capitali applica la ritenuta di imposta del 26% sulle riserve di utili imputate ai soci persone fisiche. Da anni si trascinava il dubbio sulle modalità di tassazione di questa tipologia di riserve di utili. L’art. 27 Dpr 600/1973 non contempla le società di persone tra i sostituti di imposta per i dividendi, ma ragioni sistematiche fanno ritenere applicabili le regole della preesistente Srl. La ritenuta va versata entro il 16 aprile 2024. L’assoggettamento delle riserve di utili ex Srl deve avvenire, per i soci persone fisiche, mediante ritenuta a titolo di imposta del 26%. In base all’art. 170, comma 5, del Tuir, la società semplice subentra infatti nell’assolvimento degli obblighi facenti capo all’ex società di capitali che sono sorti al momento della fuoriuscita dal regime d’impresa. La ritenuta va versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo alla trasformazione.