Accise, sui rimborsi dell’addizionale si applica il registro in misura fissa
Con la sentenza n. 3233/11/2023 depositata lo scorso 31 ottobre la Cgt della Lombardia ha sostenuto che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, laddove dispongano condanna alla restituzione di beni o denaro, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa. Il contenzioso era nato dalla tassazione di un provvedimento giudiziale di condanna al rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sul consumo di energia elettrica. Il caso riguardava una società che, in qualità di consumatore finale, nell’ambito di un contratto di fornitura di energia elettrica, agiva nei confronti della fornitrice per la ripetizione, appunto, delle addizionali provinciali all’accisa introdotta dall’art. 6 del Dl 511/1998.