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Il licenziamento economico è legittimo se la riorganizzazione dell’azienda è effettiva

Nell’ordinanza n. 31660 dello scorso 14 novembre la Corte di cassazione ha stabilito che è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fondato su esigenze di risparmio, se non viene indicato il motivo per cui l’addetto non può essere adibito a misure compatibili. Ciò perché l’impresa deve prendere in considerazione altre posizioni comparabili. I giudici di appello si erano limitati ad asserire che il licenziamento del lavoratore fosse necessariamente connesso alla necessità di conseguire un risparmio in un determinato settore lavorativo. Per i giudici di piazza Cavour si tratta di una affermazione tautologica e insufficiente, perché non spiega da quali elementi di giudizio la Corte d’appello abbia ricavato che l’esigenza di contrazione dei costi dovesse limitarsi ad un determinato settore lavorativo invece che a un altro. 


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