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L’Iva indebita non è detraibile

La Corte di giustizia Ue, nella sentenza 13 marzo 2025, causa C-640/23, ha statuito che l’Iva indebita non è detraibile, ma va rimborsata: il destinatario della fattura erroneamente assoggettata all’imposta non può esercitare il diritto alla detrazione, ma deve poterne ottenere la restituzione dal fornitore o, nel caso in cui sia impossibile, direttamente dal fisco. A sollevare il procedimento erano stati i giudici romeni nell’ambito di una controversia promossa da una società alla quale l’ufficio tributario aveva negato la detrazione dell’Iva che le era stata addebitata dal fornitore in relazione a una cessione di beni che l’ufficio aveva riqualificato quale cessione d’azienda, come tale non soggetta all’imposta. 


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