Transgender, prove light
La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 13 marzo 2025, resa nella causa C-247/23, ha sostenuto che per la rettifica del genere sui documenti il transgender deve dare prova dell’avvenuta transizione, ma la correzione non può essere condizionata a un’operazione chirurgica. La decisione affronta la questione dell’identità di genere sotto il profilo del principio della esattezza dei dati, dettato dall’art. 5, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento della privacy n. 2016/679 (Gdpr). In effetti, se il genere indicato in un registro pubblico e nei documenti è inesatto, l’interessato ha diritto alla rettifica. Per la Corte, al fine di rettificare il genere, si possono chiedere prove pertinenti e sufficienti a dimostrare l’inesattezza del genere originariamente attribuito ma il Gdpr vieta di subordinare la rettifica alla prova di essersi sottoposto a un intervento chirurgico.