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Cappotto termico, pagano in due

Per il cappotto termico difettoso a pagare sono il progettista e l’impresa. A stabilirlo la Corte di cassazione civile con l’ordinanza n. 7176 dello scorso 18 marzo. Se la relazione di cui alla legge 10/91 in materia di risparmio energetico contiene ‘parecchie incongruenze’ che determinano ‘numerose difformità’, la responsabilità del professionista che l’ha redatta deve ritenersi preponderante rispetto a quella dell’impresa. Non si può, infatti, escludere completamente la sua responsabilità nemmeno quando parte delle opere previste nella relazione non siano state effettivamente eseguite, in quanto il compito del direttore dei lavori non si esaurisce ‘in un controllo episodico e formale della coerenza e congruenza delle opere realizzate rispetto alle previsioni di progetto, ma comprende anche un controllo in progress in fase di esecuzione’. 


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