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Rottamazione quater a tre vie

Per ottenere la riammissione alla rottamazione quater il decreto Milleproroghe ha previsto tre diverse modalità: integrativa, sostitutiva e parzialmente sostitutiva. A seconda della tipologia di debiti inseriti nelle domande trasmesse successivamente alla prima richiesta di riammissione nella definizione agevolata delle cartelle si determinano infatti tre differenti effetti con altrettante e differenti risposte dell’Ader contenute nella comunicazione degli importi dovuti. Per quanto concerne la domanda integrativa, la dichiarazione di riammissione può essere integrata entro il 30 aprile 2025 relativamente ai soli debiti contenuti nell’istanza ‘originaria’ della rottamazione quater per i quali è scattata la decadenza entro lo scorso 31 dicembre. La presentazione della domanda sostitutiva ha l’effetto di sostituire in toto la prima istanza. La domanda parzialmente sostitutiva, invece, sostituisce solo in parte la prima.


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