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Al coniuge superstite niente diritto di abitazione nell’ex casa in comunione

Nell’ordinanza n. 11096 dello scorso 28 aprile la Cassazione, sezione tributaria, ha evidenziato che dopo la morte di uno dei coniugi, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare non si configura quando l’immobile è in comunione con terzi: la tutela dell’art. 540 secondo comma del Codice civile che punta alla stabilità della famiglia, risulta realizzabile soltanto quando l’abitazione è di proprietà esclusiva del de cuius oppure in comunione fra quest’ultimo e il coniuge superstite. E, dunque, se il padre lascia la sua quota della casa ai tre figli, i quali ne diventano comproprietari ciascuno per un terzo, sono questi ultimi a dover pagare l’Imu sull’immobile: la seconda moglie del de cuius, infatti, non può vantare alcun diritto reale sul cespite in quanto coniuge superstite, mentre i figli a suo tempo avevano già ereditato parte del bene dalla madre.


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