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Decreto bollette, impignorabile l’immobile del vulnerabile moroso

Il comma 2 bis del decreto Bollette dispone che non è pignorabile l’immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile, qualora il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5 mila euro e la casa sia l’unico immobile di proprietà del debitore. Questo, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un’abitazione di lusso o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9. A garanzia del proprio credito il condominio può in ogni caso iscrivere ipoteca giudiziale a seguito di decreto ingiuntivo o altro titolo esecutivo. Nei confronti del condòmino persona giuridica si può procedere con il pignoramento immobiliare se: si tratta di un immobile di lusso; se la morosità è superiore a 5 mila euro; se si tratta di un immobile in cui il moroso non risiede; se si tratta di un secondo immobile. 


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