Reintegrazione se manca il motivo del licenziamento
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9544 del 2025, ha affermato che nelle imprese con più di 15 dipendenti, il vizio radicale per inesistenza della motivazione del licenziamento non integra una mera violazione formale ma, ‘poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto’, ha una ricaduta sostanziale, che determina l’illegittimità sin dall’inizio del provvedimento, con applicazione della tutela reintegratoria ‘attenuata’ prevista dall’art. 18, comma 4, dello statuto dei lavoratori. Il caso analizzato dai giudici di piazza Cavour riguarda un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 e licenziato in assenza di alcuna motivazione contestuale. In sede di reclamo la Corte di merito ha riconosciuto la sola tutela indennitaria, avendo qualificato il recesso datoriale come inefficace. I giudici d’appello non hanno dato rilievo al grave vizio motivazionale che neppure consentiva di appurare e valutare il fatto alla base del licenziamento intimato.