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Fusioni, contestazioni ex post

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1635 dello scorso 23 gennaio, ha stabilito che anche dopo la fusione gli azionisti di risparmio della Spa incorporata possono contestare la congruità del rapporto di cambio fra i titoli ai fini del risarcimento: il tutto per il tramite del loro rappresentante. La fusione per incorporazione, infatti, estingue la società ma non gli interessi pregressi meritevoli di tutela che il gruppo degli azionisti ‘non imprenditori’ poteva far valere nei confronti della società: il rapporto dialettico sulla tutela dei diritti deve ormai avere come controparte l’incorporante, sempre per il tramite del rappresentante comune dell’incorporata, la cui legittimazione non si trasferisce al suo omologo dell’altra società.


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