Rassegna Fiscale

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Le sopravvenienze originate da sentenza seguono il deposito

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11917 depositata lo scorso 6 maggio, ha sostenuto che le sopravvenienze attive derivanti dal riconoscimento di un credito – o dal disconoscimento di un debito preesistente – in sede giudiziale devono essere dichiarate nell’anno di imposta in cui la sentenza è stata depositata ancorché non definitiva, sempreché non sia stata sospesa l’efficacia esecutiva. Ciò in quanto il deposito della sentenza costituisce il momento in cui la posta contabile diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile. Nel caso analizzato, una società aveva ricevuto riconoscimenti economici in primo grado nel 2006 per interessi illegittimamente versati e, pur in assenza di sentenza definitiva, aveva già dichiarato parte delle somme. Nel 2009, però, anno della sentenza di appello, non aveva dichiarato ulteriori proventi, sostenendo che fossero da attribuirsi al 2010, anno della definitività. L’Agenzia delle Entrate contestava tale omissione.  La Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate, chiarendo che la certezza economica della componente reddituale rileva ai fini fiscali già al momento del deposito della sentenza, non alla sua definitività. 


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