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La penale da ritardo non vale per la mancata prestazione

Con la sentenza n. 9425 dello scorso 10 aprile la Corte di cassazione ha stabilito che se la clausola penale è stipulata per il ritardo nell’adempimento questa concorre con l’adempimento dell’obbligazione cui è collegata e pertanto continua a gravare sul debitore fintantoché quest’ultimo continui a essere obbligato ad adempiere. Al contrario, nel caso in cui l’inadempimento diventi definitivo, cessando questa funzione, essa diviene inefficace. Il caso nasce da un contratto preliminare tra due società, con più rinvii della stipula definitiva e una penale pattuita per ogni giorno di ritardo. Dopo l’ennesimo mancato rispetto della scadenza e la mancata presentazione al notaio, la parte adempiente richiede il pagamento delle penali. La Corte distingue tra penale da ritardo e da inadempimento, richiamando la giurisprudenza consolidata: serve una pattuizione distinta per ciascuna. È ammessa la cumulabilità delle penali nei limiti previsti, purché non si verifichi un doppio conteggio del danno. Infine, in caso di accettazione di una prestazione tardiva, il creditore può comunque ottenere il risarcimento del danno da ritardo. Spetterà ora al giudice del rinvio valutare se si tratti di ritardo o di inadempimento definitivo.


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