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Retroattiva la nuova nozione di credito non spettante e inesistente

Con la sentenza n. 19868 del 2025 la Cassazione penale ha stabilito che la nuova nozione di credito non spettante e inesistente introdotta con la riforma del regime sanzionatorio coincide con quella formulata in passato dalla giurisprudenza di legittimità penale con la conseguenza che, ai fini penali, essa non trova alcun ostacolo all’applicazione retroattiva. Nel caso esaminato dai giudici Supremi un imprenditore era stato condannato in secondo grado per indebita compensazione di crediti non spettanti ritenuti in primo grado inesistenti. La Corte ha ribadito che la definizione penalistica è autonoma rispetto a quella tributaria. Penalmente, un credito ‘non spettante’ è esistente ma non utilizzabile mentre quello ‘inesistente’ manca di requisiti oggettivi/soggettivi o deriva da frodi. Fino al 31 agosto 2024 convivono definizioni diverse per ambiti diversi. Dopo tale data, c’è un’unica nozione rilevante per entrambi. Questo non modifica la disciplina preesistente e non ostacola l’applicazione della legge più favorevole. 


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