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Sulle permute tra servizi e dati imponibile Iva parametrato al costo

Nel working paper n. 1107, la Commissione Europea risponde a una istanza italiana sulla determinazione della base imponibile Iva nelle operazioni permutative. Quando il corrispettivo non è in denaro ma in natura, la valutazione è complessa, specie se non esistono beni o servizi simili di riferimento. L’Italia chiede di applicare l’art. 80 della direttiva Iva, che consente di usare il valore normale come base imponibile in certe condizioni (operazioni tra parti collegate e rischio di danno erariale). Il contesto riguarda anche casi recenti, come i servizi digitali scambiati con dati personali. La Commissione chiarisce che il valore dei beni o servizi deve essere monetario ed effettivo, non stimato. Solo in casi specifici si può usare il valore normale, altrimenti si deve ricorrere al costo. La proposta italiana, che mira a contrastare frodi e sottofatturazioni, trova quindi applicazione limitata secondo l’UE.


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