Due madri, obbligo di registrazione da estendere a tutti i giudizi pendenti
È applicabile a tutti i giudizi pendenti la sentenza della Consulta n. 68/2025 che ha cancellato la legge n. 40 per la parte che impediva la trascrizione della madre di intenzione. Per i precedenti occorrerà fare ricorso. Quanto ai giudici che hanno accolto i ricorsi delle coppie composte da due donne devono rivedere le loro motivazioni perché prima del verdetto n. 68 non avevano il potere di farlo. Con la sentenza n. 15075 depositata ieri la Corte di cassazione ha bocciato il ricorso del Viminale contro il via libera della Corte d’Appello alla trascrizione del nome della madre intenzionale di due bambini nati in Italia con il ricorso alla Pma in un Paese in cui era lecita. I giudici territoriali avevano ritenuto possibile una interpretazione evolutiva della legge n. 40/2004, avendo considerato illogico e irragionevole consentire il riconoscimento al genitore intenzionale nei casi di violazione della legge 40 da parte di coppie eterosessuali o, ancora, nei casi consentiti di Pma eterologa per le coppie eterosessuali, e negarlo nel caso del genitore intenzionale di coppia omosessuale.