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Bonus casa e frodi: profitto del reato pari al prezzo di cessione del credito

Commette il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche il contribuente che ha creato artificiosamente il credito d’imposta per i bonus edilizi. Punibili anche le fatture emesse per giustificare le spese relative al bonus. E commette indebita compensazione chi utilizza il credito, anche acquistato, se è consapevole della frode. Sono alcuni dei principi emersi dalla recente giurisprudenza in materia di bonus edilizi, che hanno più compiutamente delineato il contesto sanzionatorio, quanto meno in ambito penal-tributario. In caso di indebita percezione la norma prevede il recupero dell’importo della detrazione fiscale non dovuta e la responsabilità solidale nei confronti di chi ha partecipato con dolo all’operazione. Il contribuente dovrà altresì rimborsare all’Erario anche le somme in buona fede compensate da terzi ignari della frode. Dal punto di vista penale il contribuente risponde del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche disciplinato dall’art. 316-ter del Codice penale. 


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