Il fornitore in regime Cfc libera la deduzione dei costi black list
Le limitazioni alla deduzione dei costi sostenuti verso fornitori situati in Paesi considerati non cooperativi a fini fiscali dall’UE non si applicano se il fornitore è una società controllata estera (Cfc) il cui reddito è tassato in Italia secondo l’art. 167 del Tuir. Questo vale anche quando il reddito della Cfc è assoggettato alla nuova imposta sostitutiva del 15% prevista dal decreto internazionalizzazione, anche se su questo punto si attende una conferma ufficiale. Al contrario, se la norma Cfc non trova applicazione per mancanza delle condizioni, le limitazioni restano in vigore. Nel modello Redditi 2025, le imprese devono continuare a indicare separatamente questi costi nei campi RF31 e RF55, e la deduzione è ammessa solo entro il valore normale del bene o servizio, salvo prova di concreta esecuzione e interesse economico. Se invece la norma Cfc è disapplicata perché si dimostra che la società estera svolge un’attività economica effettiva, la deroga alle limitazioni non opera, e si applicano comunque i vincoli di deducibilità.