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L’equo compenso non è retroattivo

La seconda sezione civile della Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 15537 dello scorso 11 giugno, ha stabilito che non è retroattivo l’equo compenso dell’avvocato. L’art. 13 bis della legge n. 247/2012 sulla professione forense, introdotto dall’art. 19-quaterdecies del decreto legge n. 148/2017 e convertito dalla legge n. 172/2017, non ha natura interpretativa: è dunque esclusa la relativa applicazione ai rapporti professionali ormai cessati e alle prestazioni già eseguite prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1°gennaio 2018. Bocciati i ricorsi proposti dall’avvocato e dalla banca che è stata sua cliente in una lunga e complessa controversia relativa al pagamento dei compensi per l’attività di recupero crediti svolta dal professionista: fra le parti, infatti, è intervenuta nel tempo una serie di convenzioni. 


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