Volenterosi salvi
Con la sentenza n. 22076 di ieri la Cassazione penale ha stabilito che non è punibile l’evasione Iva compiuta con dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti se il contribuente ha saldato quasi tutto il debito con il Fisco. E ciò benché il pagamento sia avvenuto prima della riforma fiscale di cui al decreto legislativo n. 87/2024. La norma che prevede l’esimente della particolare tenuità, infatti, non soltanto è retroattiva, in quanto più favorevole al reo, ma prevale sui criteri indicati dal Dlgs n. 150/2022: il fatto che la maggior parte dell’imposta dovuta sia stata pagata prevale per legge sulla rilevanza della somma evasa; la riforma fiscale, d’altronde, ha ‘una finalità più recuperatoria che punitiva’.