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Il Pm non può sospendere le nuove pene sostitutive

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18938 dello scorso 21 maggio, ha affrontato i problemi applicativi emersi in relazione alla disciplina delle pene sostitutive introdotta dalla riforma Cartabia. In particolare i giudici hanno sostenuto che per le pene sostitutive previste dall’art. 20-bis del Codice penale non opera il meccanismo di sospensione dell’ordine di esecuzione da parte del Pm. Quindi, l’istanza di applicazione di pena sostitutiva non è soggetta alla sospensione prevista per le misure alternative alla detenzione dall’articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale. Un’altra decisione conferma, invece, il  controverso indirizzo per cui la determinazione della durata della detenzione domiciliare applicata in sostituzione di pena detentiva è di competenza del magistrato di sorveglianza e non del Pm. Questo assunto assegna al magistrato di sorveglianza una competenza funzionale su tutte le questioni interpretative relative all’esecuzione delle pene sostitutive. 


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