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Dlgs 231, l’ente risponde anche se il vantaggio non è quantificabile

La mancanza di una precisa quantificazione di un vantaggio economicamente apprezzabile non basta ad escludere la responsabilità dell’ente. A chiarirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 18410 dello scorso 15 maggio. Condannato per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 25-septies del Dlgs 231/2001 in relazione al delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, l’ente aveva impugnato la sentenza lamentando la violazione dell’art. 5 del Dlgs 231 per avere i giudici di merito individuato il vantaggio nel risparmio di spesa derivante dalla sistematica omissione di attività manutentiva di un camminamento pedonale in assenza di prova sul quantum, tant’è che il giudice di primo grado aveva escluso, proprio per questo, la possibilità di procedere alla confisca del prodotto. Nel dichiarare inammissibile il ricorso la Cassazione ha richiamato l’orientamento secondo cui nei delitti colposi l’interesse per l’ente non deve riferirsi al reato ma alla condotta.


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