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Il preavviso lavorato rinvia l’estinzione del rapporto

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere considerato una ‘fattispecie complessa’ a tre fasi: così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza n. 15513 del 10 giugno 2025, in occasione della quale i giudici di legittimità hanno chiarito che la ‘rilevanza giuridica’ del licenziamento è sempre retroattiva, essendo riferita all’avvio del procedimento, mentre l’effetto estintivo dipende dalla scelta datoriale, che ha due opzioni. La prima è quella in cui, una volta avviato il procedimento, il rapporto di lavoro venga interrotto. La seconda, invece, è quella in cui il procedimento venga avviato senza interruzioni del rapporto di lavoro. La sentenza riguarda un dipendente collocato in ferie fino all’incontro presso l’Ispettorato del lavoro e licenziato con effetto retroattivo alla data dell’incontro stesso. 


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