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Forfettari ai tempi supplementari

Il decreto legislativo n. 81/2025 all’articolo 6 dà più tempo ai contribuenti forfettari per versare l’Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi assoggettati al reverse charge: non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre. La misura, in vigore dal 13 giugno, si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025. I forfettari, pur esonerati da registri e dichiarazioni IVA, restano obbligati a versare l’imposta sulle operazioni passive in reverse charge, sia per motivi sistematici che antifrode. La nuova norma aggiunge una lettera al comma 58 della legge n. 190/2014 e si affianca (ma potenzialmente confligge) con il comma 60, che mantiene il vecchio termine mensile. La finalità della riforma è semplificare gli adempimenti e allineare le scadenze al profilo semplificato dei contribuenti forfettari.


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