Valore della domanda blindato
La Corte di cassazione, con il principio di diritto enunciato nell’ordinanza n. 13145 del 17 maggio 2025, sostiene che la dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell’impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l’errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata del tribunale di Palermo in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ha condannato la ricorrente alla rifusione in favore dell’Ader delle spese processuali di secondo grado.