Senza proroga l’emissione di atti impositivi in era Covid
Con la sentenza n. 17668 la Corte di cassazione ha stabilito che gli accertamenti e gli altri atti impositivi che scadevano il 31 dicembre 2020 non potevano essere emessi oltre tale data ma solo notificati in un periodo successivo. Per tali atti infatti alla possibilità di scindere il momento dell’emissione dell’atto da quello della notifica non si aggiunge anche l’ulteriore sospensione degli 85 giorni prevista nel periodo emergenziale. La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2015 notificato l’11 marzo 2022, e non il 31 dicembre 2020. Il contribuente impugnava l’atto eccependo la tardività della pretesa per intervenuta decadenza. I giudici di merito hanno confermato le ragioni del contribuente ma l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione. La Suprema corte ha confermato il verdetto di appello e fornito importanti chiarimenti.