Pena pecuniaria invece del carcere al bancarottiere pregiudicato
A seguito della riforma Cartabia la pena pecuniaria sostituisce il carcere al pregiudicato. I precedenti penali del condannato per reati fallimentari non impediscono di per sé la sanzione che sostituisce la pena detentiva breve introdotta dal Dlgs 10/2022: le condanne pregresse devono infatti essere valutate non nella prospettiva di un possibile futuro inadempimento da parte del condannato ma verificando l’adeguatezza della sanzione pecuniaria rispetto alle finalità rieducative e preventive proprie della pena, in rapporto alla gravità del reato e alla personalità dell’imputato. Il requisito della solvibilità, poi, è previsto soltanto per semidetenzione e libertà controllata, che sono accompagnate da prescrizioni. Così la Cassazione penale nella sentenza n. 24081 del 30 giugno 2025.