Sì alla messa alla prova anche per il piccolo spaccio
Con la sentenza n. 90 depositata ieri la Corte costituzionale ha detto sì alla messa alla prova anche per il reato di spaccio di lieve entità. La pronuncia ha dichiarato illegittimo l’articolo 168 bis del Codice penale nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di produzione, traffico e detenzione di illeciti di sostanze stupefacenti, qualificato di lieve entità. Accolte le questioni sollevate dai tribunali di Padova e Bolzano. La norma violava il principio di rieducazione della pena e creava disparità rispetto al reato di istigazione all’uso di droghe, punito più severamente ma ammesso alla messa alla prova. La Corte ha rilevato che entrambi i reati tutelano gli stessi beni giuridici e sono di pericolo astratto, rendendo irragionevole la diversa disciplina. La messa alla prova, prevista per i reati meno gravi, veniva così negata proprio per il meno grave dei due reati a confronto. L’innalzamento della pena massima nel decreto Caivano ha creato un’anomalia che la Consulta ha corretto. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Messa alla prova per i pusher’ – pag 30)