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Credito Iva, sì a rimborso e cessione successivi alla chiusura del fallimento

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con la sentenza 63/6/2025, ha sostenuto che la chiusura del fallimento non è ostativa né alla richiesta di rimborso del credito Iva presentata dopo la fine della procedura dall’ex curatore né alla cessione del credito, quando la cessione è stata valutata dal giudice delegato che ha altresì autorizzato il compimento di tutti gli atti necessari per la definitività del credito. La Corte osserva che la chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e che non può configurarsi ultrattività dei poteri degli organi fallimentari, salve che non si versi in ipotesi di adempimento di obbligazioni assunte nel corso della procedura. Tutta l’attività eseguita deve ritenersi ammissibile e fondata, essendo funzionale alla richiesta di rimborso. 


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