Concordato, revoche e correzioni con la strettoia del 30 settembre
Le istruzioni al modello per l’adesione al nuovo Concordato fiscale prevedono la possibilità di revocare l’assenso alla proposta di concordato previamente accettata dal contribuente. In particolare fa discutere che l’opzione concordataria possa essere rimessa in discussione senza limiti temporali. Si tratta di un errore. Questa novità, infatti, va delimitata all’interno di un corretto perimetro, che è molto più stretto di quanto si sente a volte affermare, tanto è vero che i casi in cui, concretamente, la revoca verrà esercitata saranno verosimilmente pochi. La revoca non riguarda il Cpb 2024-2025, ma si applica sempre sui bienni successivi, a fronte dei quali è stata presentata adesione. Anche la recente previsione che considera tempestive le dichiarazioni 2023 presentate entro l’8 novembre 2024 ha cura di sterilizzare i possibili effetti su quanto previsto dall’art. 1 del Dl 167/2024: quindi, su possibili ‘ripensamenti tardivi’ ai fini del Cpb. La facoltà di revocare l’accettazione della proposta di Cpb non può essere fatta valere in costanza di concordato, ma solo entro il termine previsto per l’adesione. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Cpb 2025-26 al test delle novità’ – pag. 11)