Neutralità fiscale solo per la permuta di partecipazioni proprie
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 180/2025, ha evidenziato che nel caso di permuta delle partecipazioni la neutralità fiscale è garantita solo per le azioni proprie che l’acquirente fornisce in permuta, non anche per quelle di terzi. In ogni caso la neutralità presuppone che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. Nel caso Alfa-Beta, dove Alfa cede Gamma a Beta ricevendo sia azioni Beta che Delta, la neutralità si applica solo allo scambio con azioni Beta. Tuttavia, poiché queste non sono state iscritte con lo stesso valore fiscale di Gamma, la neutralità non sussiste. La norma, basata sull’art. 177, comma 1, TUIR (versione ante Dlgs 192/24), esclude le partecipazioni di terzi. Né si può applicare la neutralità del comma 2, in quanto l’operazione è una permuta e non un conferimento.