Non si può negare la prova per ragioni di età o salute
Nella sentenza n. 24505 dello scorso 3 luglio la Cassazione penale ha stabilito che è illegittimo negare l’affidamento in prova soltanto perché il condannato non può lavorare per ragioni d’età o di salute. E ciò a maggior ragione dopo che il Dl carceri, ovvero il decreto legge n. 92/2024, ha modificato l’art. 47 della legge n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario: l’interessato può essere ammesso a un servizio di volontariato o ad attività di pubblica utilità se non può offrire altre occasioni di reinserimento esterno tramite il lavoro. Se l’anziano condannato si dichiara disponibile al volontariato, dunque, l’ufficio esecuzione penale esterna deve attivarsi a strutturare un programma ad hoc.
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