Azioni di responsabilità ammesse nel concordato semplificato
L’omologa del concordato semplificato è soggetta a duplice verifica del tribunale: la proposta non deve essere peggiorativa rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e, inoltre, deve assicurare a ciascun creditore un’utilità effettiva. Per non essere peggiorativo dello scenario liquidatorio, il concordato semplificato non deve avere comparativamente meno munizioni di quelle di cui dispone il curatore nella liquidazione giudiziale. Particolare rilevanza assume in quest’ottica l’attribuzione al liquidatore della facoltà di esperire tutte le azioni giudiziali di cui all’art. 115 del Codice della crisi d’impresa, ivi comprese quelle di responsabilità, recuperatorie e di accertamento, normalmente spettanti al curatore nella liquidazione giudiziale; tema, questo, controverso prima dell’emanazione del correttivo-ter.