Rimborso spese, non serve la tracciabilità all’estero
Con il Dl 84/2025 sono cambiate le regole sulla tracciabilità delle spese, con effetti dal 1° gennaio 2025. L’AIDC di Milano ha evidenziato che la novità principale riguarda l’ambito territoriale: l’obbligo di tracciabilità ora vale solo per spese sostenute in Italia. Per spese all’estero, la tracciabilità non è più necessaria per la deducibilità o l’esclusione dal reddito del dipendente. Tuttavia, i rimborsi spese analitici pagati con mezzi non tracciabili prima del 2025 confluiscono nel reddito e sono soggetti a ritenuta. Rimane irrisolto il disallineamento tra le regole per determinare l’imponibile Ires/Irap e gli obblighi del sostituto d’imposta per soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Il sostituto dovrà applicare le nuove regole da subito, anche se per l’impresa valgono da un periodo d’imposta successivo.