L’uscita dal consolidato impone i vincoli al riporto delle perdite
Il Dm Economia del 27 giugno 2025 introduce un regime complesso per la gestione delle perdite infragruppo ex art. 177-ter TUIR, meno flessibile rispetto al consolidato fiscale. Nel consolidato, le perdite pregresse restano utilizzabili solo da chi le ha generate, ma quelle maturate nel regime possono essere assorbite da nuove entità entranti. Diversa la logica per fusioni, scissioni o conferimenti: qui contano la natura e il momento delle perdite. Se infragruppo, sono riportabili; altrimenti, soggette a limiti o interpello. La relazione al decreto evidenzia che il consolidato, pur semplificato, può prestarsi a usi elusivi (es. “commercio di consolidato”), da contrastare con la norma antiabuso. Il coordinamento tra regime perdite e consolidato si traduce comunque in una stretta: le perdite derivanti da operazioni straordinarie con soggetti esterni al consolidato sono trattate come “ante ingresso” e non liberamente compensabili. Anche le perdite riattribuite a società uscenti dal consolidato sono sempre considerate non omologate.