Il direttore dei lavori deve comunicare i vizi esistenti
Il direttore dei lavori risponde in solido con l’appaltatore per i vizi del fabbricato se non segnala le difformità rispetto al progetto. Deve vigilare sull’esecuzione dell’opera, impartire direttive, e informare tempestivamente il committente. È tenuto a verificare la conformità dell’opera sia al progetto che al capitolato e alle regole tecniche. La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 18405/2025 ha confermato la responsabilità dell’ingegnere per non aver segnalato uno sporto del tetto difforme. Il professionista rappresenta il committente e deve avere competenze adeguate; in caso contrario, deve rifiutare l’incarico o limitarne l’ambito. Non è richiesta una presenza continua in cantiere, ma visite periodiche e controlli in ogni fase dei lavori.