Frodi Iva, super scudo erariale
Via libera al cumulo delle tutele erariali sulle frodi Iva: al cessionario che, con il proprio acquisto, partecipa all’operazione fraudolenta, può essere richiesto, in veste di responsabile solidale, il pagamento dell’imposta fatturata ma non versata dal fornitore e, nello stesso tempo, può essergli rifiutato il diritto di detrarre quella stessa imposta. L’applicazione congiunta di queste due misure nei confronti del medesimo soggetto non contrasta con la direttiva Iva e con il principio di proporzionalità, poiché rispondono ad obiettivi diversi: l’una ad assicurare la riscossione del tributo dovuto sulle operazioni imponibili, l’altra a contrastare le frodi. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 10 luglio 2025 causa C-276/24, pronunciandosi per la prima volta sulla possibilità di applicare congiuntamente, nei confronti dello stesso soggetto passivo, la responsabilità solidale del terzo per l’Iva dovuta ma non versata da colui che effettua l’operazione imponibile e il diniego del diritto alla detrazione in caso di partecipazione alla frode.