Rassegna Fiscale

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Strumenti finanziari digitali soggetti a sostitutiva al 26%

In commissione Finanze alla Camera al question time 5-0422 sull’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 26% ai proventi derivanti da strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registri distribuiti (Dlt) il ministero dell’Economia ha chiarito che il regime fiscale degli strumenti finanziari digitali deve seguire le stesse regole previste per gli strumenti tradizionali, coordinando le disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’imposta con le specifiche modalità di circolazione degli strumenti finanziari digitali. Il Dl 25/2024 (decreto Fintech) ha adeguato l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2022/858, introducendo la nozione di ‘strumenti finanziari digitali’. Tali strumenti, secondo il decreto, sono a tutti gli effetti strumenti finanziari, con la sola differenza che la loro emissione, registrazione e circolazione avvengono tramite infrastrutture decentralizzate (Dlt). Il regime fiscale a essi applicabile è lo stesso degli strumenti finanziari non emessi in forma digitale. 


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