Imbrattamento, ok al reato
Non contrasta con la Costituzione la configurazione come reato dell’imbrattamento di cose altrui. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 105, depositata ieri, ha ritenuto inammissibile le questioni di legittimità dell’articolo 639 c.p. nella parte in cui contempla appunto il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui nella ipotesi base, in cui non si verificano, per modalità, natura del bene danneggiato e contesto spaziale di riferimento, le diverse e più gravi fattispecie autonome di reato previste dalla norma. La Corte ha osservato che, nonostante l’intervenuta abrogazione della fattispecie di danneggiamento semplice, trasformata in torto civile, l’atto di imbrattare un bene altrui, non diversamente qualificato, conserva rilievo penale a seguito di una scelta del legislatore di contrastare fenomeni di diffusa illegalità che si caratterizzano per l’offesa al decoro urbano, avuto riguardo all’interesse collettivo a preservare il territorio urbano dal degrado.